DPCM 1 marzo 2020 - Sospensione delle lezioni dal 2 marzo
Al personale DOCENTE
Al personale ATA
Ai Genitori degli alunni
Si conferma nella nostra Regione, in base al DPCM del 1.03.2020 (link alla Gazzetta ufficiale) la sospensione delle attività didattiche dal 2 all'8 marzo 2020.
Di seguito un estratto dal DPCM 1 marzo 2020.
Art. 2 Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
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c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonche' degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
omissis ...
e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza;
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m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
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Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
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b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4; c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
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g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
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7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all'allegato 4.
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(Allegato 2 )
Allegato 2 Regioni: a) Emilia-Romagna; b) Lombardia; c) Veneto. Province: a) Pesaro e Urbino; b) Savona.
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(Allegato 4 )
Allegato 4 Misure igieniche: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
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